STATUTO SOCIALE

Art. 1
È costituita un’associazione a carattere turistico-ricreativo denominata “CANDRIAI-MONTE BONDONE” con sede in Trento – Via Ghiaie, 14.

Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla creazione, promozione, organizzazione e gestione di servizi turistici per il rilancio turistico di Candriai in particolare e del Monte Bondone in generale, senza scopo di lucro.
L’associazione potrà, pertanto, acquistare, costruire e gestire direttamente o indirettamente impianti sportivi e ricreativi; potrà realizzare o contribuire a realizzare opere e/o servizi di pubblica utilità; potrà organizzare o concorrere a realizzare manifestazioni culturali, sportive e di svago.
Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Potrà anche stipulare accordi, contratti od altre forme di collegamento con associazioni, enti e società che possano facilitare l’esercizio dell’attività sociale, ivi compresa l’affiliazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

Art. 3
In questo quadro l’Associazione “CANDRIAI-MONTE BONDONE” intende allacciare e mantenere i migliori rapporti con Associazioni ed Enti che operano nello stesso settore o settore diversi.

Art. 4
L’Associazione si compone di un numero indeterminato di soci.

Art. 5
I soci godono di tutti i diritti offerti dalla “CANDRIAI-MONTE BONDONE”, partecipano alle assemblee e sono i soli che abbiano diritto di voto e possano ricoprire cariche sociali.

Art. 6
Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda nell’apposito modulo indirizzata al Consiglio di Amministrazione.
Qualora si tratti di persona giuridica la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell’ente che intende diventare socio, specificando l’esatta denominazione sociale, la sede legale, la forma di amministrazione, le generalità.
Il Consiglio di Amministrazione della società delibera sull’ammissione di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione e stabilisce i termini entro i quali dovranno essere versate le quote sociali.
Il nuovo socio dovrà versare, oltre alla quota sociale, un importo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in base di ciascuno esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato: tale importo va accantonato nella riserva ordinaria.

Art. 7
Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per morte, esclusione e recesso. Nel caso di morte del socio, l’erede potrà essere ammesso in luogo del socio defunto purché nel faccia domanda per iscritto entro sei mesi, dalla data della morte del socio al Consiglio di Amministrazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, che si renda moroso nel versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute alla società o che svolga attività contraria agli interessi della società.
Il recesso viene concesso al socio che si trovi nelle condizioni di non poter più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Art. 8
Al socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto, la liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso, a termine dell’art. 2529 C.C., in misura non superiore al valore nominale.

Art. 9
Sono organi della “CANDRIAI-MONTE BONDONE”:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori.

Art. 10
È compito dell’Assemblea Generale Ordinaria, che viene convocata annualmente entro marzo, di eleggere al loro scadere i membri del Consiglio Direttivo, nonché di approvare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, stabilire le quote di associazione.

Art. 11
L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata qualora lo richiedano il Presidente o il Consiglio Direttivo, oppure quando un terzo dei soci aventi diritto di voto ne faccia domanda scritta e motivar al Consiglio Direttivo.

Art. 12
Per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza o la rappresetanza dei soci rappresentanti il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata, l'assemblea sarà ritenuta di seconda convocazione e sarà ritenuta valida la sua costituzione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati fatta eccezione per quanto disposto con il successivo articolo

Art. 13
Per deliberare su modifiche da apportare allo statuto sociale, sullo scioglimento della “CANDRIAI-MONTE BONDONE”, sarà necessaria la presenza personale o per delega di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 14
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Un socio non può rappresentare più di tre assenti.

Art. 15
Le Assemblee generali, ordinarie e straordinaria, vengono convocate dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da partecipassi per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e da affiggere entro lo stesso termine all'albo sociale.
Non possono prendersi valide deliberazioni su materie non contenute nell'avviso di convocazione, se non proposte all'unanimità dall'assemblea.

Art. 16
le delibere prese dall'assemblea validamente convocata, e secondo le norme statutarie, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
Le decisioni dell'assemblea verranno riportate a verbale.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il quale ripartisce le cariche sociali, che sono:
• Vicepresidente
• Consigliere
• Consigliere
• Consigliere
• Consigliere

Art. 18
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) nominare nel suo seno il Presidente e tutte le altre cariche sociali;
b) dare esecuzione delle delibere all'assemblea;
c) adottare i provvedimenti disciplinari;
d) compilare il bilancio preventivo e consuntivo e curare tutti gli affari di ordinaria amministrazione e ordine amministrativo;
e) prendere tutte le decisioni atte a promuovere le finalità della “CANDRIAI-MONTE BONDONE”;
f) i membri del Consiglio Direttivo che per ingiustificati motivi si assentino dalle riunioni tre volte consecutive o che per vari motivi non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, saranno invitati dal Presidente a dimettersi. Essi verranno surrogati dal primo dei non eletti;
g) il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri nel numero di tre.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, previa semplice comunicazione da parte del Presidente, con un preavviso di almeno tre giorni, ed ogni volta su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza: in caso di parità di voti su singole questioni, prevale il padre del Presidente.
Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del Presidente o eventuale collaboratore dallo stesso designato.

Art. 20
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio e la convocazione non oltre i sessanta giorni dall'Assemblea per le nuove elezioni.

Art. 21
I Revisori dei Conti, in numero di tre, sorvegliano e controllano le operazioni sociali, finanziarie, verificano che il bilancio sia conforme al vero e alle norme statutarie.

Art. 22
Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsivoglia motivo, si procede a nuove elezioni di essa nella prima assemblea.

Art. 23
Sono compiti del Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento potrà delegare un suo vice;
b) rappresentare l'Associazione in tutte le sedi che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea riterranno opportune;
c) firmare gli atti ufficiali relativi all'attività sociale;
d) rappresentare legalmente la “CANDRIAI-MONTE BONDONE” nei confronti dell aleggi e di tesi.

Art. 24
L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Art. 25
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, nomina tre liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.


Trento, 4 ottobre 1989